Ordinanze sulla disciplina della navigazione locale
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Come già indicato nell’Ordinanza n. 26-2023, la Capitaneria di Porto di Ancona ricorda a tutti i diportisti che, per la sicurezza dei bagnanti nel periodo estivo [ndr. stagione balneare dal 29 aprile al 17 settembre 2023], il limite di navigazione e ancoraggio dalla costa è di 300 metri salvo i corridoi di lancio segnalati e che in particolare, sul litorale del Conero, vigono le seguenti deroghe specifiche:
Si evidenzia inoltre che:
L’Ordinanza abroga le Ordinanze nn° 34/2011, 41/2018 e 60/2018 fornendo un quadro normativo completo su:
L'Ordinanza abroga il contenuto dell’Ordinanza n. 34/2012 che prevedeva: «Nello specchio acqueo immediatamente a levante della scogliera del Trave e per duecento (200) metri dalla radice della stessa, è consentito l’ormeggio (e conseguentemente il transito per accedere in detta zona) mediante ancoraggio fino ad una distanza di 50 mt. dalla costa».
L'Ordinanza dispone tra l’altro:
Articolo 5 (Moto d’acqua – scooters acquatici – acquascooters – jet sky, jetlev flyer, flyboard, tavole a vela e Kite surf)
5.1 Le tavole a vela, i piccoli natanti a vela, i Kite Surf, le moto d’acqua/gli scooters acquatici e tutti i mezzi similari ed assimilabili e/o equiparabili possono navigare – nel rispetto delle modalità previste dal vigente Regolamento di Disciplina del Diporto Nautico -, ad una distanza non superiore a metri 1852 (1 miglio nautico) dalla costa e, durante la stagione balneare così come definita dalla Regione Marche, ad una distanza non inferiore a metri 500 (cinquecento) dalla costa.
5.2 Lo specchio acqueo in cui è consentita la navigazione dovrà essere raggiunto con rotta perpendicolare alla costa, con andatura al minimo, in assetto di dislocamento e senza provocare sbuffi d’onda, esclusivamente utilizzando gli appositi corridoi di lancio dislocati lungo il litorale.
Articolo 8 (Limiti di velocità)
8.1 Durante la stagione balneare così come definita dalla Regione Marche, nella fascia di mare compresa tra il limite esterno delle acquee riservate alla balneazione e metri 1000 (mille) dalle coste sabbiose e dagli arenili e metri 500 (cinquecento) dalle coste a picco, le unità propulse a motore devono navigare a velocità non superiore a 10 (dieci) nodi e con lo scafo in dislocamento senza provocare sbuffi d’onda.
Se si deve sbarcare a terra il tender a motore deve essere condotto entro gli appositi corridoi di lancio, attraversandoli a lento moto e, comunque, a velocità non superiore ad 1 nodo, in assetto di dislocamento, senza provocare sbuffi d’onda ed evitando emissioni di scarico e/o acustiche che arrechino disturbo ai bagnanti. È comunque vietato l’ormeggio o la sosta di qualsiasi unità nel corridoio di lancio; l’ormeggio è, altresì, vietato anche ai gavitelli più esterni che costituiscono l’ingresso al corridoio.
Nelle zone riservate alla balneazione è vietata la sosta, l’ormeggio e l’ancoraggio di qualsiasi unità navale in mancanza di apposito provvedimento rilasciato dall’Autorità competente all’amministrazione delle aree demaniali marittime [ndr. un tender condotto a remi non può essere ancorato nei pressi della riva].