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NORMATIVA NAUTICA

LE REGOLE PER NAVIGARE VERSO LA CROAZIA
aggiornamento 2023 con l’ingresso della Croazia in Schengen

Come preannunciato ai Soci con la nostra Newsletter nr. 2/2023, di seguito un’anteprima delle nuove regole per la navigazione in acque croate a seguito dell’ingresso in Schengen dal 1° gennaio 2023.

Ricordiamo innanzitutto che non è più necessario rendere alle Autorità Italiane di Polizia di Frontiera la dichiarazione di uscita/entrata verso/da territorio extra UE o extra Schengen (cfr. Regolamento UE 399/2016 del 09 marzo 2016 e successive modifiche); ovviamente tale dichiarazione va resa nel caso di partenze verso destinazioni extra Schengen quali ad esempio il Montenegro o l’Albania.

FORMALITÀ DI INGRESSO NELLE ACQUE CROATE

Provenendo da Paesi Schengen (ovvero Italia, Slovenia, Grecia) non è più previsto il passaggio presso le Autorità di Polizia di frontiera croate site nei cosiddetti «porti di ingresso doganali» per il controllo dei documenti di identità e la vidimazione della lista di equipaggio (se si proviene dal Montenegro o dall’Albania invece occorre espletare le formalità di ingresso anche per le imbarcazioni battenti bandiera UE e/o con equipaggio residente nell’UE; attenzione quindi se si entra in acque croate provenendo dal Montenegro).

È però necessario registrare l’ingresso una tantum, pagare la tassa annuale per la sicurezza della navigazione e pagare la tassa di soggiorno.

Notifica di ingresso e pagamento della tassa per la sicurezza della navigazione

Secondo le prime indicazioni fornite dalle Autorità Croate (N.B. al momento ancora non formalizzate con circolari dei ministeri competenti) non è più necessario il passaggio in Capitaneria per registrare l’ingresso dell’imbarcazione nelle acque territoriali croate e pagare la tassa annuale per la sicurezza della navigazione (scadenza 31 dicembre di ogni anno), in quanto la notifica ed il pagamento della tassa (una tantum per l’anno solare incorso) devono essere fatte tramite il modulo Yacht or boat arrival notification del portale eNautika utilizzando l’identità digitale italiana SPID (il portale è già attivo dall’estate 2022).

Tuttavia, al momento, il portale accetta la notifica telematica solo per imbarcazioni già registrate negli anni precedenti dalla Capitaneria croata.

Chi arriva in Croazia con una imbarcazione non registrata nel portale (es. imbarcazione nuova, cambio bandiera o cambio proprietario) dovrà per forza di cose recarsi presso una Capitaneria per far registrare il primo ingresso e pagare la tassa per l’anno in corso (speriamo venga aggiornato il sistema per evitare tale passaggio).

Qui potete scaricare il vademecum per la registrazione dell’ingresso ed il pagamento della tassa per la sicurezza della navigazione (verificate la presenza di eventuali aggiornamenti nel corso dell'anno).

Pagamento telematico tassa soggiorno (solo online)

Già dall’estate 2021 la tassa di soggiorno si paga per il periodo effettivo di permanenza nelle acque croate, nel caso in cui si pernotti a bordo, tramite il portale Nautika.eVisitor.

Segnaliamo in particolare che il pagamento della tassa di soggiorno può essere effettuato a forfait, in base alla lunghezza dell’imbarcazione, o per occupanti effettivi. La seconda ipotesi si può rivelare particolarmente conveniente per chi naviga in equipaggio ridotto di due/tre persone (verificate il risparmio utilizzando il calcolatore Tourist tax calculator for informative purposes only nel portale eNautika).

Qui potete scaricare il vademecum per il pagamento della tassa di soggiorno (verificate la presenza di eventuali aggiornamenti nel corso dell’anno).

DOCUMENTI DA AVERE A BORDO PER LA NAVIGAZIONE NELLE ACQUE CROATE

Ai fini dei controlli in mare (o della prima registrazione nel portale presso la Capitaneria) è necessario avere i seguenti documenti:

  1. evidenza della registrazione annuale dell’imbarcazione e del pagamento della tassa per la sicurezza della navigazione;
  2. evidenza del pagamento della tassa di soggiorno per il periodo di permanenza nelle acque croate (nel caso in cui si pernotti a bordo);
  3. documenti validi per l’espatrio di ciascuna persona presente a bordo (per i minori di 14 anni che non viaggiano con almeno un genitore è necessaria la Dichiarazione di accompagno);
  4. un documento comprovante che l’unita è omologata per la navigazione, ovvero per le imbarcazioni da diporto la «Licenza di navigazione» o altri documenti di bandiera; (ci risulta che sia tollerata per i «natanti italiani» la presentazione del Certificato di Conformità CE o, per i natanti non CE documentazione similare, quale ad esempio il vecchio certificato di omologazione);
  5. il documento comprovante che la persona che comanda l’unità sia abilitata al comando, conformemente alle norme in vigore nel paese di bandiera o conformemente alle norme in vigore nella Repubblica di Croazia (la patente nautica è sempre obbligatoria!);
  6. il documento comprovante la stipulazione di una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi;
  7. il documento comprovante la proprietà dell’imbarcazione (ovviamente per le imbarcazioni è sufficiente la Licenza di navigazione);
  8. se il proprietario non è a bordo, il conferimento di una procura almeno in italiano/inglese che autorizza l’utilizzatore all’uso dell’unità.

Nessuna formalità è prevista in uscita dalle acque territoriali croate verso «destinazioni Schengen» (es. Italia, Slovenia o Grecia).

Evidenziamo che nulla sembra essere cambiato circa l’accettazione o meno dei natanti italiani in acque croate.

Premesso che un «natante italiano» (così come definito dal Codice della Navigazione da Diporto) in acque estere è un oggetto navigante non identificato, attualmente non ci risulta che le Autorità Croate abbiano emesso specifiche disposizioni che vietano o limitano la navigazione dei natanti italiani in acque croate, ovvero di unità da diporto prive dei documenti di bandiera. Tuttavia, in caso di controlli, è necessario esibire tutta la documentazione sopra elencata.

Vale la pena di ricordare che a norma dell’Art. 27 del Codice della Nautica da Diporto i «natanti», salvo categoria di omologazione inferiore, possono navigare non oltre dodici miglia di distanza dalla costa.


Link/App utili

NAVIGAZIONE IN CROAZIA CON UNITÀ NAUTICA ITALIANA
problematiche relative all’assolvimento dell’IVA Comunitaria

Al riguardo della normativa sulla navigazione nelle acque territoriali croate alleghiamo un documento croato, in italiano, sull’argomento (fonte: montraker.hr).

La normativa richiede di dimostrare che il pagamento dell’IVA relativa l’acquisto della barca di proprietà sia stato assolto.

Il titolare o il comandante dell’imbarcazione è tenuto, su richiesta dell’ufficiale doganale croato, a dare in visione i documenti comprovanti che per l’imbarcazione specificata sono stati pagati i dazi doganali e/o l’IVA in uno Stato membro dell’UE. La «prova» può essere costituita da:

  • fattura originale contenente indicazione dell’IVA
  • certificato dell’ente fiscale o un altro documento disponibile comprovante l’avvenuto pagamento dell’IVA
  • modulo T2L, ottenibile da spedizioniere doganale

Vi suggeriamo comunque di leggere con attenzione i documenti allegati.

Ulteriore informativa in merito, redatta nelle lingue croata, inglese e tedesca, è contenuta nella seguente pagina web del Ministero delle finanze croato: www.carina.hr/Carina/Jahte.aspx

Alleghiamo di seguito la circolare Assomarinas n.385/2014 ricevuta da Marina Dorica:

Circolare Assomarinas n.385/2014

Gentili Associati,

abbiamo ricevuto diverse richieste di chiarimento relative ai documenti necessari ai diportisti italiani che intendono recarsi con la barca in Croazia per provare che l’IVA di acquisto dell’imbarcazione è già stata pagata in Italia.

Vi trasmettiamo quindi una nota dell’ufficio delle Dogane di Venezia che spiega che al fine di fornire alle autorità croate, solo in caso di controllo occasionale, la prova dell’avvenuto pagamento dell’IVA occorre munirsi del documento doganale «T2L» che può essere facilmente ottenuto tramite uno spedizioniere doganale, sulla base di alcuni documenti dell’unità navale.

Cordiali saluti.

ASSOMARINAS
La Segreteria
Via Capo Horn, 4 - 30013 Cavallino-Treporti (VE)
www.marinas.it

Alleghiamo di seguito una nota dallo Ufficio delle Dogane di Ancona:

Da: AG. DOGANE - UFFICIO DOGANE ANCONA - URP
Data: Giovedì 31 Luglio, 2014 15:44
Oggetto: Rilascio T2L per imbarcazioni da diporto

Si fa presente che, a seguito di precise disposizioni delle Autorità Croate, che si allegano alla presente, le quali chiedono a tutte le imbarcazioni di cui all’oggetto di fornire, a seguito di controlli, la prova dello status di imbarcazione comunitaria nonché dell’avvenuto versamento dell’IVA, giungono numerose richieste di chiarimento allo scrivente Ufficio, nonché numerose richieste di emissione del documento T2L.

Le autorità Croate infatti non riconoscono l’iscrizione al registro di un paese UE o la bandiera di un paese UE come prova che l’imbarcazione abbia lo status comunitario o come prova che abbia assolto il versamento dell’IVA; gli unici documenti riconosciuti sono, appunto, il T2L, la fattura originale contenente l’IVA, il contratto di leasing riportante l’IVA o altro documento dell’autorità fiscale attestante l’avvenuto pagamento dell’IVA in un paese membro UE.

La normativa doganale comunitaria in materia di posizione doganale delle merci, all’articolo 313, par. 1) del Reg.to n. 2454/93 (DAC), stabilisce la presunzione dello status comunitario delle merci che si trovano sul territorio doganale dell’UE, tranne nei casi in cui non si accerti diversamente.

Tuttavia, ai sensi dell’articolo l’articolo 313, par. 3), lett. b) delle DAC, le merci comunitarie, ad eccezione di quelle trasportate mediante un servizio regolare autorizzato perdono tale status qualora siano trasportate via mare.

Di conseguenza, all’atto della loro reintroduzione nel territorio doganale dell’UE, la posizione comunitaria deve essere dimostrata con la presentazione di apposita documentazione, ovvero del T2L o della fattura originale di acquisto in cui risulti il pagamento dell’IVA in uno Stato membro dell’UE.

Mentre per quanto riguarda i veicoli stradali a motore, l’articolo 320 delle DAC stabilisce che gli stessi sono considerati comunitari a condizione che siano muniti di targa e del documento d’immatricolazione, analoga semplificazione non è stata prevista per le imbarcazioni da diporto per le quali, pertanto, occorre la presentazione del T2L o della fattura originale per attestare, appunto, la loro posizione comunitaria.

Pertanto, al fine di evitare ai diportisti nazionali conseguenze relative all’eventuale richiesta da parte delle Autorità doganali croate della prova dello status comunitario delle imbarcazioni in questione, è necessario richiedere, in mancanza di altro documento attestante la posizione comunitaria delle imbarcazioni, all’Ufficio delle Dogane di competenza il summenzionato documento T2L.

Dott. Antonio Consalvo
Capo Area U.r.p.
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Ufficio delle Dogane di Ancona

Traduzione T2L