Riferimenti legislativi

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Convenzioni internazionali:

  • Convenzione di Rio de Janeiro sulla biodiversità (1992) volta a garantire la protezione di tutti quegli elementi che caratterizzano la diversità biologica marina;
  • Direttiva Habitat 92/43/CEE sulla conservazione degli habitat naturali oltre che della flora e della fauna selvatiche. L’Italia, con la collaborazione delle Regioni, ha segnalato alla Commissione Europea un elenco di Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS);
  • Convenzione di Barcellona del 1995 per la protezione dell’ambiente marino e la regione costiera del Mediterraneo ed in particolare il protocollo relativo alle aree specialmente protette e la biodiversità in Mediterraneo

Leggi nazionali:

 

Legge 979/82 (Legge nazionale)

Art. 25

Le riserve naturali marine sono costituite da ambienti marini, dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere e per l’importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono.

Art. 26

Sulla base delle indicazioni contenute nel piano di cui all’articolo 1 e in conformità agli indirizzi della politica nazionale di protezione dell’ambiente, le riserve marine sono istituite con decreto del Ministro dell’Ambiente su conforme parere del Consiglio nazionale per la protezione dell’ambiente naturale sezione protezione dell’ambiente per la difesa del mare dagli inquinamenti, sentite le regioni e i comuni territorialmente interessati.

Ai fini della Proposta di cui al comma precedente, la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, previa individuazione delle aree marine per le quali appare opportuno l’assoggettamento a protezione, accerta:

  1. la situazione naturale dei luoghi e la superficie da proteggersi;
  2. i fini scientifici, ecologici, culturali, educativi, minerari ed economici con cui va coordinata la protezione dell’area;
  3. i programmi eventuali di studio e ricerca nonché la valorizzazione dell’area;
  4. i riflessi della protezione nei rapporti con la navigazione marittima e le attività di sfruttamento economico del mare e del demanio marittimo;
  5. gli effetti che prevedibilmente deriveranno dalla istituzione della riserva marina sull’ambiente naturale marino e costiero nonché sull’assetto economico e sociale del territorio e delle popolazioni interessate;
  6. il piano dei vincoli e delle misure di protezione e valorizzazione ritenuti necessari per la attuazione delle finalità della riserva marina (1).

La Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti può avvalersi, ai fini dell’accertamento, di istituti scientifici, laboratori ed enti di ricerca. In ogni caso è richiesto il parere dell’Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima di cui all’articolo 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 (1).

Ai fini dell’esercizio delle competenze di cui al presente titolo, la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti è integrata da tre rappresentanti delle associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative nel settore della tutela dell’ambiente marino, da tre esperti nella stessa materia, nonché da due membri del consiglio di amministrazione dell’Istituto di cui al precedente comma, designati dal consiglio medesimo (1).

(1) La Consulta per la difesa del mare è stata soppressa dall’art. 2, comma 14, l. 9 dicembre 1998, n. 426 e le relative funzioni sono state trasferite ai competenti uffici del Ministero dell’ambiente.

Art. 27

Nelle riserve naturali marine, ogni attività può essere regolamentata attraverso la previsione di divieti e limitazioni o sottoposta a particolari autorizzazioni in funzione delle finalità per la cui realizzazione la riserva è stata istituita.

In particolare possono essere vietate o limitate:

  1. l’asportazione anche parziale e il danneggiamento delle formazioni minerali;
  2. la navigazione, l’accesso e la sosta, con navi e natanti di qualsiasi genere e tipo, nonché la balneazione;
  3. la pesca sia professionale che sportiva con qualunque mezzo esercitata;
  4. la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali o vegetali, ivi compresa la immissione di specie estranee;
  5. l’alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell’ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell’acqua, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi e in genere l’immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell’ambiente marino;
  6. l’introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura nonché di sostanze tossiche o inquinanti;
  7. le attività che possono comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi sull’area.

Il decreto di istituzione della riserva marina prevede:

  1. la determinazione delle aree marittime e di demanio marittimo costituenti la superficie della riserva;
  2. le finalità di carattere scientifico, culturale, economico ed educativo per la cui realizzazione è istituita l’area protetta;
  3. i programmi di studio e di ricerca scientifica nonché di valorizzazione da attuarsi nell’ambito della riserva;
  4. la regolamentazione della riserva con la specificazione delle attività oggetto di divieto o di particolari limitazioni o autorizzazioni.

Nell’ambito territoriale della riserva marina possono essere disposti dal Ministro dell’ambiente programmi di intervento per il ripopolamento ittico, o per la salvaguardia ecologica.

Qualora la riserva marina confini con il territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale dello Stato, il decreto di costituzione, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, regola il coordinamento fra la gestione della riserva marina e quella del parco nazionale o della riserva naturale dello Stato.

Ove la fascia costiera demaniale costituisca parte integrante dell’eco-sistema terrestre e non vi siano prevalenti ragioni di tutela dell’ambiente marino rispetto ai fini connessi alla tutela territoriale, la gestione della fascia costiera demaniale, è affidata all’ente di gestione del parco o della riserva naturale che, per le relative attività di vigilanza, si avvale delle Capitanerie di porto.

In tale ipotesi il decreto dispone a favore dell’ente delegato la concessione dell’area demaniale e costiera e il relativo canone viene ad avere carattere ricognitorio.

Art. 28

In attuazione dei principi di cui agli articoli 1 e 26 il Ministro dell’ambiente promuove e coordina tutte le attività di protezione, tutela, ricerca e valorizzazione del mare e delle sue risorse ed assicura il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna riserva attraverso l’Ispettorato centrale per la difesa del mare, di cui all’articolo 34.

Per la vigilanza e l’eventuale gestione delle riserve marine, l’Ispettorato centrale si avvale delle competenti Capitanerie di porto.

Presso ogni Capitaneria competente è istituita una commissione di riserva, nominata con decreto del Ministro dell’ambiente e così composta:

  1. il comandante di porto che la presiede;
  2. due rappresentanti dei comuni rivieraschi designati dai comuni medesimi;
  3. un rappresentante delle regioni territorialmente interessate;
  4. un rappresentante delle categorie economico-produttive interessate designato dalla camera di
    commercio per ciascuna delle province nei cui confini è stata istituita la riserva;
  5. due esperti designati dal Ministro dell’ambiente in relazione alle particolari finalità per cui è stata
    istituita la riserva;
  6. un rappresentante delle associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative scelto dal
    Ministro dell’ambiente fra una terna di nomi designati dalle associazioni medesime;
  7. un rappresentante del provveditorato agli studi;
  8. un rappresentante dell’amministrazione per i beni culturali e ambientali;
  9. un rappresentante del Ministero dell’ambiente (1).

Con apposita convenzione da stipularsi da parte del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, la gestione della riserva può essere concessa ad enti pubblici, istituzioni scientifiche, associazioni riconosciute (2).

La commissione affianca la Capitaneria e l’ente delegato nella gestione della riserva, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento della riserva medesima.

In particolare la commissione dà il proprio parere alla proposta del regolamento di esecuzione del decreto istitutivo e di organizzazione della riserva, ivi comprese le previsioni relative alle spese di gestione, formulata dalla Capitaneria o dall’ente delegato.

Il regolamento è approvato con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti (2) (3) (4).

(1) Lettera aggiunta dall’art. 2, l. 8 luglio 1986, n. 349.
(2) Comma così sostituito dall’art. 2, l. 8 luglio 1986, n. 349.
(3) La Consulta per la difesa del mare è stata soppressa dall’art. 2, comma 14, l. 9 dicembre 1998, n. 426 e le relative funzioni sono state trasferite ai competenti uffici del Ministero dell’ambiente.
(4) In base alle disposizioni di cui all’art. 75, d.lg. 30 luglio 1999, n. 300, a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3 del medesimo art. 75, sono soppresse le sovrintendenze scolastiche regionali e, in relazione all’articolazione sul territorio provinciale, anche per funzioni, di servizi di consulenza e di supporto alle istituzioni scolastiche, sono contestualmente soppressi i provveditorati agli studi.

Legge 394/91 (Legge nazionale)

Art. 1

Finalità e ambito della legge.

  1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto degli
    accordi internazionali, detta princìpi fondamentali per l’istituzione e la gestione delle aree naturali
    protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la
    valorizzazione del patrimonio naturale del paese.
  2. Ai fini della presente legge costituiscono il patrimonio naturale le formazioni fisiche, geologiche,
    geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e
    ambientale.
  3. I territori nei quali siano presenti i valori di cui al comma 2, specie se vulnerabili, sono sottoposti
    ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire, in particolare, le seguenti
    finalità:
    1. conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità
      geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e
      panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;
    2. applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione
      tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici,
      archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
    3. promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche
      interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;
    4. difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.
  4. I territori sottoposti al regime di tutela e di gestione di cui al comma 3 costituiscono le aree
    naturali protette. In dette aree possono essere promosse la valorizzazione e la sperimentazione di
    attività produttive compatibili.
  5. Nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo Stato, le regioni e gli enti locali
    attuano forme di cooperazione e di intesa ai sensi dell’articolo 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616,
    e dell’articolo 27 della L. 8 giugno 1990, n. 142. Per le medesime finalità lo Stato, le regioni, gli enti
    locali, altri soggetti pubblici e privati e le Comunità del parco possono altresì promuovere i patti
    territoriali di cui all’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (1).

(1) Comma così modificato dall’art. 2, l. 9 dicembre 1998, n. 426.

Art. 18

Istituzione di aree protette marine.

  1. In attuazione del programma il Ministro dell’ambiente, d’intesa con il Ministro del tesoro (1), istituisce le aree protette marine, autorizzando altresì il finanziamento definito dal programma medesimo. L’istruttoria preliminare è in ogni caso svolta, ai sensi dell’articolo 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, dalla Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti (2).
  1. (BIS) L’istituzione delle aree protette marine può essere sottoposta ad accordi generali fra le regioni e il Ministero dell’ambiente (3).
  2. Il decreto istitutivo contiene tra l’altro la denominazione e la delimitazione dell’area, gli obiettivi cui è finalizzata la protezione dell’area e prevede, altresì, la concessione d’uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare di cui all’articolo 19, comma 6.
  3. Il decreto di istituzione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  4. Per il finanziamento di programmi e progetti di investimento per le aree protette marine è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994.
  5. Per le prime spese di funzionamento delle aree protette marine è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

(1) Ora, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ex art. 7, l. 3 aprile 1997, n.94.
(2) La Consulta per la difesa del mare è stata soppressa dall’art. 2, comma 14, l. 9 dicembre 1998, n. 426 e le relative funzioni sono state trasferite ai competenti uffici del Ministero dell’ambiente.
(3) Comma aggiunto dall’art. 8, l. 23 marzo 2001, n. 93.

Art. 19

Gestione delle aree protette marine.

  1. Il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna area protetta marina è assicurato attraverso l’Ispettorato centrale per la difesa del mare. Per l’eventuale gestione delle aree protette marine, l’Ispettorato centrale si avvale delle competenti Capitanerie di porto. Con apposita convenzione da stipularsi da parte del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile (1), la gestione dell’area protetta marina può essere concessa ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni riconosciute.
  2. Qualora un’area marina protetta sia istituita in acque confinanti con un’area protetta terrestre, la gestione è attribuita al soggetto competente per quest’ultima.
  3. Nelle aree protette marine sono vietate le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell’ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell’area. In particolare sono vietati:
    1. la cattura, la raccolta e il danneggiamento delle specie animali e vegetali nonché l’asportazione di minerali e di reperti archeologici;
    2. l’alterazione dell’ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque;
    3. lo svolgimento di attività pubblicitarie;
    4. l’introduzione di armi, esplosivi e ogni altro mezzo distruttivo e di cattura;
    5. la navigazione a motore;
    6. ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi.
  4. I divieti di cui all’articolo 11, comma 3, si applicano ai territori inclusi nelle aree protette marine.
  5. Con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile (1), sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, è approvato un regolamento che disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario (2).
  6. Beni del demanio marittimo e zone di mare ricomprese nelle aree protette possono essere concessi in uso esclusivo per le finalità della gestione dell’area medesima con decreto del Ministro della marina mercantile (1). I beni del demanio marittimo esistenti all’interno dell’area protetta fanno parte della medesima.
  7. La sorveglianza nelle aree protette marine è esercitata dalle Capitanerie di porto, nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione delle medesime aree protette (3).

(1) Ora, lo stesso Ministro dell’ambiente.
(2) La Consulta per la difesa del mare è stata soppressa dall’art. 2, comma 14, l. 9 dicembre 1998, n. 426 e le relative funzioni sono state trasferite ai competenti uffici del Ministero dell’ambiente.
(3) Comma così modificato dall’art. 2, l. 9 dicembre 1998, n. 426.

Art. 36

Aree marine di reperimento.

  1. Sulla base delle indicazioni programmatiche di cui all’articolo 4, possono essere istituiti parchi marini o riserve marine, oltre che nelle aree di cui all’articolo 31 della legge 31 dicembre 1982, n.979, nelle seguenti aree:
    1. a) Isola di Gallinara;
    2. b) Monti dell’Uccellina – Formiche di Grosseto – Foce dell’Ombrone – Talamone;
    3. c) Secche di Torpaterno;
    4. d) Penisola della Campanella – Isola di Capri;
    5. e) Costa degli Infreschi;
    6. f) Costa di Maratea;
    7. g) Penisola Salentina (Grotte Zinzulusa e Romanelli);
    8. h) Costa del Monte Conero;
    9. i) Isola di Pantelleria;
    10. l) Promontorio Monte Cofano – Golfo di Custonaci;
    11. m) Acicastello – Le Grotte;
    12. n) Arcipelago della Maddalena (isole ed isolotti compresi nel territorio del comune della Maddalena);
    13. o) Capo Spartivento – Capo Teulada;
    14. p) Capo Testa – Punta Falcone;
    15. q) Santa Maria di Castellabate;
    16. r) Monte di Scauri;
    17. s) Monte a Capo Gallo – Isola di Fuori o delle Femmine;
    18. t) Parco marino del Piceno;
    19. u) Isole di Ischia, Vivara e Procida, area marina protetta integrata denominata “regno di Nettuno”;
    20. v) Isola di Bergeggi;
    21. z) Stagnone di Marsala;
    22. aa) Capo Passero;
    23. bb) Pantani di Vindicari;
    24. cc) Isola di San Pietro;
    25. dd) Isola dell’Asinara;
    26. ee) Capo Carbonara;
    27. ee-bis) Parco marino “Torre del Cerrano” (1);
    28. ee-ter) Alto Tirreno-Mar Ligure “Santuario dei cetacei” (2);
    29. ee-quater) Penisola Maddalena – Capo Murro Di Porco (3).
  2. La Consulta per la difesa del mare può, comunque, individuare, ai sensi dell’articolo 26 della legge 12 dicembre 1982, n. 979 [ rectius : 31 dicembre 1982, n. 979], altre aree marine di particolare interesse nelle quali istituire parchi marini o riserve marine (4).

(1) Lettera aggiunta dall’art. 4, l. 8 ottobre 1997, n. 344.
(2) Lettera aggiunta dall’art. 2, l. 9 dicembre 1998, n. 426.
(3) Lettera aggiunta dall’art. 8, l. 23 marzo 2001, n. 93.
(4) La Consulta per la difesa del mare è stata soppressa dall’art. 2, comma 14, l. 9 dicembre 1998, n. 426 e le relative funzioni sono state trasferite ai competenti uffici del Ministero dell’ambiente.

Legge 426/98 (Legge nazionale)

Art. 2

Interventi per la conservazione della natura.

  1. La Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 9 novembre 1979, è soppressa e le relative funzioni sono trasferite ai competenti uffici del Ministero dell’ambiente. Per l’istruttoria preliminare relativa all’istituzione e all’aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento nonché alla progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree protette marine, presso il competente servizio del Ministero dell’ambiente è istituita la segreteria tecnica per le aree protette marine, composta da dieci esperti di elevata qualificazione individuati ai sensi dell’articolo 3, comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Per l’istituzione della segreteria tecnica per le aree protette marine, di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di lire 450 milioni per il 1998 e 900 milioni annue a decorrere dal 1999. In sede di prima applicazione della presente legge, cinque degli esperti sono trasferiti, a decorrere dal 1º gennaio 1999, dal contingente integrativo previsto dall’articolo 4, comma 12, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, intendendosi dalla predetta data conseguentemente ridotta, per un importo pari a lire 450 milioni, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4, comma 12, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, che concorre alla parziale copertura finanziaria della predetta spesa di lire 900 milioni a decorrere dall’anno 1999.
  2. Una quota dell’autorizzazione di spesa recata dall’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 5 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, pari a lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, è destinata al funzionamento dello sportello per il cittadino relativo agli interventi di cui allo stesso comma 2.
  3. La Commissione di riserva, di cui all’articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è istituita presso l’ente cui è delegata la gestione dell’area protetta marina ed è presieduta da un rappresentante designato dal Ministro dell’ambiente. Il comandante della locale Capitaneria di porto, o un suo delegato, partecipa ai lavori della Commissione di riserva in qualità di membro.

LEGGE REGIONALE 15/94

Art. 1

Finalità

  1. La presente legge, nell’ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dalla normativa del PPAR, detta norme per l’istituzione e gestione delle aree naturali d’interesse regionale allo scopo di:
    1. applicare metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a garantire una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia di valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro–silvo–pastorali e tradizionali;
    2. conservare le specie animali e/o vegetali, le associazioni vegetali, forestali, le singolarità geologiche, le formazioni paleontologiche di comunità biologiche, i biotipi, i valori scenici e panoramici, i processi naturali, gli equilibri idraulici ed idrogeologici, gli equilibri ecologici, il patrimonio biogenetico;
    3. promuovere le attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica anche interdisciplinare nonché le attività ricreative compatibili;
    4. difendere e ricostruire gli equilibri idraulici e idrogeologici;
    5. promuovere la qualificazione delle condizioni di vita e di lavoro delle popolazioni locali, nonché le attività agro–silvo–pastorali.
  2. Nelle aree regionali protette si favorisce la valorizzazione e la sperimentazione delle attività produttive compatibili con l’esigenza di tutela dell’ambiente.
  3. In dette aree si promuove la più ampia partecipazione delle forze sociali presenti nel territorio e degli enti locali con i quali sono ricercate forme di collaborazione ed intesa.