LE REGOLE PER NAVIGARE VERSO LA CROAZIA
aggiornamento con l’ingresso della Croazia in Schengen
Come preannunciato ai Soci con la nostra Newsletter nr. 2/2023, di seguito le nuove regole per la navigazione di unità con bandiera estera in acque croate a seguito dell’ingresso in Schengen dal 1° gennaio 2023.
Ricordiamo innanzitutto che non è più necessario rendere alle Autorità Italiane di Polizia di Frontiera la dichiarazione di uscita/entrata verso/da territorio extra UE o extra Schengen (cfr. Regolamento UE 399/2016 del 09 marzo 2016 e successive modifiche); ovviamente tale dichiarazione va resa nel caso di partenze verso destinazioni extra Schengen quali ad esempio il Montenegro o l’Albania.
FORMALITÀ DI INGRESSO NELLE ACQUE CROATE
Provenendo da Paesi Schengen (ovvero Italia, Slovenia, Grecia) non è più previsto il passaggio presso le Autorità di Polizia di frontiera croate site nei cosiddetti «porti di ingresso doganali» per il controllo dei documenti di identità e la vidimazione della lista di equipaggio (se si proviene dal Montenegro o dall’Albania invece occorre espletare le formalità di ingresso anche per le imbarcazioni battenti bandiera UE e/o con equipaggio residente nell’UE; attenzione quindi se si entra in acque croate provenendo dal Montenegro).
È però necessario registrare l’ingresso una tantum, pagare la tassa annuale per la sicurezza della navigazione e pagare la tassa di soggiorno.
Notifica di ingresso e pagamento della tassa per la sicurezza della navigazione
Le imbarcazioni che già in anni precedenti sono entrate nelle acque territoriali croate sono già registrate nell’apposito portale telematico.
Per queste imbarcazioni quindi non è più necessario il passaggio in Capitaneria per registrare l’ingresso dell’imbarcazione nelle acque territoriali croate e pagare la tassa annuale per la sicurezza della navigazione (scadenza 31 dicembre di ogni anno), in quanto la notifica ed il pagamento della tassa (una tantum per l’anno solare incorso) devono essere fatte tramite il modulo Yacht or boat arrival notification del portale eNautika utilizzando l’identità digitale italiana SPID (il portale è già attivo dall’estate 2022).
Chi arriva invece in Croazia con una imbarcazione non registrata nel portale (es. imbarcazione nuova, cambio bandiera o cambio proprietario) dovrà per forza di cose recarsi presso una Capitaneria per far registrare il primo ingresso e pagare la tassa per l’anno in corso (volendo esistono delle agenzie croate che espletano tali pratiche online prima dell’arrivo in Croazia con dei costi piuttosto contenuti).
Qui potete scaricare il vademecum per la registrazione dell’ingresso ed il pagamento della tassa per la sicurezza della navigazione (verificate la presenza di eventuali aggiornamenti nel corso dell’anno).
Pagamento telematico tassa soggiorno (solo online)
Già dall’estate 2021 la tassa di soggiorno si paga per il periodo effettivo di permanenza nelle acque croate, nel caso in cui si pernotti a bordo, tramite il portale Nautika.eVisitor.
Segnaliamo in particolare che il pagamento della tassa di soggiorno può essere effettuato a forfait, in base alla lunghezza dell’imbarcazione, o per occupanti effettivi. La seconda ipotesi si può rivelare particolarmente conveniente per chi naviga in equipaggio ridotto di due/tre persone (verificate il risparmio utilizzando il calcolatore Tourist tax calculator for informative purposes only nel portale eNautika).
Qui potete scaricare il vademecum per il pagamento della tassa di soggiorno (verificate la presenza di eventuali aggiornamenti nel corso dell’anno).
DOCUMENTI DA AVERE A BORDO PER LA NAVIGAZIONE NELLE ACQUE CROATE
Ai fini dei controlli in mare (o della prima registrazione nel portale presso la Capitaneria) è necessario avere i seguenti documenti:
- evidenza della registrazione annuale dell’imbarcazione e del pagamento della tassa per la sicurezza della navigazione;
- evidenza del pagamento della tassa di soggiorno per il periodo di permanenza nelle acque croate (nel caso in cui si pernotti a bordo);
- documenti validi per l’espatrio di ciascuna persona presente a bordo (per i minori di 14 anni che non viaggiano con almeno un genitore è necessaria la Dichiarazione di accompagno);
- un documento comprovante che l’unita è omologata per la navigazione, ovvero per le imbarcazioni da diporto la «Licenza di navigazione» o altri documenti di bandiera; ci risulta che sia ancora tollerata per i «natanti italiani» la presentazione del Certificato di Conformità CE o, per i natanti non CE documentazione similare, quale ad esempio il vecchio certificato di omologazione anche se ad inizio 2025 le Autorità croate hanno manifestato un certo gradimento verso la presentazione del documento denominato DCI per natanti con annessa “Attestazione per natanti da diporto italiani” da autenticare presso uno STA, così come previsto dal “Decreto Made in Italy” (Legge 27 dicembre 2023, n. 206, si veda più avanti);
- il documento comprovante che la persona che comanda l’unità sia abilitata al comando, conformemente alle norme in vigore nel paese di bandiera o conformemente alle norme in vigore nella Repubblica di Croazia (la patente nautica è sempre obbligatoria!);
- il documento comprovante la stipulazione di una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi;
- il documento comprovante la proprietà dell’imbarcazione (ovviamente per le imbarcazioni è sufficiente la Licenza di navigazione, mentre per i natanti italiani anche se ad inizio 2025 le Autorità croate hanno manifestato un certo gradimento verso la presentazione del documento denominato DCI per natanti con annessa “Attestazione per natanti da diporto italiani” da autenticare presso uno STA, così come previsto dal “Decreto Made in Italy” (Legge 27 dicembre 2023, n. 206, si veda più avanti);
- se il proprietario non è a bordo, il conferimento di una procura almeno in italiano/inglese che autorizza l’utilizzatore all’uso dell’unità.
Nessuna formalità è prevista in uscita dalle acque territoriali croate verso «destinazioni Schengen» (es. Italia, Slovenia o Grecia).
Evidenziamo che nulla sembra essere cambiato circa l’accettazione o meno dei natanti italiani in acque croate.
Premesso che un «natante italiano» (così come definito dal Codice della Navigazione da Diporto) in acque estere è un oggetto navigante non identificato, attualmente non ci risulta che le Autorità Croate abbiano emesso specifiche disposizioni che vietano o limitano la navigazione dei natanti italiani in acque croate, ovvero di unità da diporto prive dei documenti di bandiera. Tuttavia, in caso di controlli, è necessario esibire tutta la documentazione sopra elencata.
Vale la pena di ricordare che a norma dell’Art. 27 del Codice della Nautica da Diporto i «natanti», salvo categoria di omologazione inferiore, possono navigare non oltre dodici miglia di distanza dalla costa.
NATANTI ITALIANI IN CROAZIA – ATTESTAZIONE PREVISTA DAL “DECRETO MADE IN ITALY (Legge 27 dicembre 2023, n. 206)
Ad inizio 2025 le Autorità croate hanno manifestato un certo gradimento verso la presentazione del documento denominato “DCI per natanti” con annessa “Attestazione per natanti da diporto italiani” debitamente autenticata presso uno STA (Motorizzazione, ACI, agenzie pratiche auto abilitate), così come previsto dal “Decreto Made in Italy.
Tale documento per il momento è considerato idoneo per dimostrare il cosiddetto “genuine link” con lo Stato Italiano e quindi il diritto per il natante a battere bandiera italiana (cfr art. 91 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982 Ratificata in Italia con Legge 2 dicembre 1994, n. 689 ) (ndr. in realtà tale documento non costituisce una vera e propria immatricolazione in quanto il natante non risulta registrato in alcun registro dello Stato Italiano, non viene rilasciato un codice identificativo/targa, però se va bene alle Autorità croate va bene anche a noi…)
Tale documento può essere ottenuto in autonomia o tramite le agenzie di pratiche nautiche e consiste di due singoli documenti:
- DCI (Dichiarazione di Costruzione o di Importazione) riferita allo specifico natante e rilasciata da UCINA tramite apposito portale (costo € 30 da pagare con carta di credito sul portale stesso);
- “Attestazione per natanti da diporto italiani” (qui il link al Decreto 2/5/2024 ed al modello) che riporta il numero della DCI ed i dati presenti nella stessa ed attesta il possesso e la nazionalità del natante (previo pagamento di euro 23,70 per diritti e compensi tramite PagoPa ed applicazione di marca da bollo di € 16,00).
REGOLE SULLA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE (marzo 2025)
Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica della Croazia in data 21 marzo 2025 è stata pubblicata la nuova normativa denominata:
REGOLE SULLA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA NELLE ACQUE INTERNE E NEL MARE TERRITORIALE DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA E SULLE MODALITÀ E CONDIZIONI DI ESECUZIONE DELLA SUPERVISIONE E DELLA GESTIONE DEL TRAFFICO MARITTIMO
> qui il link al documento ufficiale in croato
Alleghiamo il file pdf della traduzione (non ufficiale)
Le principali novità riguardano:
a) navigazione con il tender
se non registrato in Croazia (permesso di navigazione e vignetta), può essere fatta entro max 500 metri dall’imbarcazione madre salvo quando “si trasportano persone e merci dall’imbarcazione madre all’ormeggio più vicino o tra l’ancoraggio e il porto a cui appartiene l’ancoraggio” (articolo 49 punto 9). Si ricorda comunque che occorre valutare la norma relativa alla registrazione obbligatoria delle imbarcazioni straniere in Croazia; la norma prevede infatti l’obbligo di registrazione se di misura superiore a 2,5 mt o se il motore è superiore a 5 kW (6,798 CV) e non fa distinzione se sono tender/dinghy o altro. Per le unità per le quali ricorre l’obbligo di registrazione è obbligatorio, tra gli altri documenti, avere il certificato di assicurazione RC. Un certificato RC separato dall’imbarcazione madre è comunque obbligatorio se la potenza del motore supera i 15 kW.
b)Limiti di navigazione dalla costa (o dalle aree riservate alla balneazione) in base alla dimensione dell’imbarcazione (Art.49):
- unità sotto i 15 metri > navigazione oltre 50 metri dalla costa
- unità da 15 a 30 metri > navigazione oltre 150 metri dalla costa
- unità oltre i 30 metri > navigazione oltre 300 metri dalla costa
c) con SUP, windsurf, canoe, canotti, pedalò ecc ecc si può navigare dall’alba al tramonto entro 300 mt. dalla costa ma non nelle aree riservate alla balneazione (consentiti SUP e pedalò) sempre Art. 49;
d) regolamento su ancoraggio ed ormeggio (Articolo 53)
Si può ormeggiare a riva (per intenderci con cime a terra o con la prua o la poppa in prossimità della riva) se non è una zona dedita alla balneazione (ovviamente avvicinandosi con la massima cautela)
Art. 53 (9) L’ancoraggio è vietato in ogni caso:
– dove sussiste un divieto evidenziato dalle carte nautiche, dalle Autorità, in prossimità di cavi, condutture e bocchette sottomarine (segnale a terra con ancora rovesciata);
– ad una distanza inferiore a 50 metri dalla recinzione (delimitazioni galleggianti di solito di colore rosso) di una zona di balneazione;
– ad una distanza inferiore a 150 metri dalla riva di una zona balneare senza delimitazioni galleggianti.
Art. 53 (7) L’intero ormeggio (a riva, ad es. con cime a terra) non deve eccedere i 50 metri dalla riva (“È vietato alle imbarcazioni ormeggiate lungo la riva in modo tale che qualsiasi loro parte o accessorio si trovi a 50 metri o più di distanza dalla riva”).
Art. 53 (6) Le cime di ormeggio e le catene di ancoraggio devono essere adeguatamente contrassegnate e non devono ostacolare la navigazione di altre unità.
IN SOSTANZA ci si può ormeggiare a riva solo se si è in presenza di costa alta o rocciosa mentre bisogna ormeggiare ad almeno 150 mt dalle spiagge naturali o 50 metri dalle recinzioni/delimitazioni delle zone riservate alla balneazione.
e) Limite di velocità (Articolo 50)
(1) Nella zona fino a 300 m dalla costa, nei canali stretti, negli accessi ai porti e agli ancoraggi, tutte le unità sono tenute a navigare con particolare prudenza a una velocità non superiore a 8 nodi, in modo tale che la loro navigazione non metta in pericolo gli altri partecipanti alla navigazione.
(2) Le imbarcazioni a motore e a reazione (scooter, moto d’acqua, hovercraft, ecc.) possono navigare con galleggiamento idrodinamico, cioè planando, solo a una distanza superiore a 300 metri dalla costa e in una zona in cui non è loro vietata la navigazione con galleggiamento idrodinamico (planando).
Link/App utili
- Numeri di telefono ed orari delle capitanerie croate
- Portale del Ministero degli Affari Esteri italiano
- Ambasciata italiana di Zagabria
- Ente Nazionale Croato per il Turismo
- App per Android Nautical Info Service Croatia
- App per iOS Nautical Info Service Croatia
NAVIGAZIONE IN CROAZIA CON UNITÀ NAUTICA ITALIANA
problematiche relative all’assolvimento dell’IVA Comunitaria
Al riguardo della normativa sulla navigazione nelle acque territoriali croate alleghiamo un documento croato, in italiano, sull’argomento (fonte: montraker.hr).
La normativa richiede di dimostrare che il pagamento dell’IVA relativa l’acquisto della barca di proprietà sia stato assolto.
Il titolare o il comandante dell’imbarcazione è tenuto, su richiesta dell’ufficiale doganale croato, a dare in visione i documenti comprovanti che per l’imbarcazione specificata sono stati pagati i dazi doganali e/o l’IVA in uno Stato membro dell’UE.
La «prova» può essere costituita da:
- fattura originale contenente indicazione dell’IVA
- certificato dell’ente fiscale o un altro documento disponibile comprovante l’avvenuto pagamento dell’IVA
- modulo T2L, ottenibile da spedizioniere doganale
Vi suggeriamo comunque di leggere con attenzione i documenti allegati.
Ulteriore informativa in merito, redatta nelle lingue croata, inglese e tedesca, è contenuta nella seguente pagina web del Ministero delle finanze croato: www.carina.hr/Carina/Jahte.aspx
Alleghiamo di seguito la circolare Assomarinas n.385/2014 ricevuta da Marina Dorica:
Circolare Assomarinas n.385/2014
Gentili Associati,
abbiamo ricevuto diverse richieste di chiarimento relative ai documenti necessari ai diportisti italiani che intendono recarsi con la barca in Croazia per provare che l’IVA di acquisto dell’imbarcazione è già stata pagata in Italia.
Vi trasmettiamo quindi una nota dell’ufficio delle Dogane di Venezia che spiega che al fine di fornire alle autorità croate, solo in caso di controllo occasionale, la prova dell’avvenuto pagamento dell’IVA occorre munirsi del documento doganale «T2L» che può essere facilmente ottenuto tramite uno spedizioniere doganale, sulla base di alcuni documenti dell’unità navale.
Cordiali saluti.
ASSOMARINAS
La Segreteria
Via Capo Horn, 4 – 30013 Cavallino-Treporti (VE)
www.marinas.it
Alleghiamo di seguito una nota dallo Ufficio delle Dogane di Ancona:
Da: AG. DOGANE – UFFICIO DOGANE ANCONA – URP
Data: Giovedì 31 Luglio, 2014 15:44
Oggetto: Rilascio T2L per imbarcazioni da diporto
Si fa presente che, a seguito di precise disposizioni delle Autorità Croate, che si allegano alla presente, le quali chiedono a tutte le imbarcazioni di cui all’oggetto di fornire, a seguito di controlli, la prova dello status di imbarcazione comunitaria nonché dell’avvenuto versamento dell’IVA, giungono numerose richieste di chiarimento allo scrivente Ufficio, nonché numerose richieste di emissione del documento T2L.
Le autorità Croate infatti non riconoscono l’iscrizione al registro di un paese UE o la bandiera di un paese UE come prova che l’imbarcazione abbia lo status comunitario o come prova che abbia assolto il versamento dell’IVA; gli unici documenti riconosciuti sono, appunto, il T2L, la fattura originale contenente l’IVA, il contratto di leasing riportante l’IVA o altro documento dell’autorità fiscale attestante l’avvenuto pagamento dell’IVA in un paese membro UE.
La normativa doganale comunitaria in materia di posizione doganale delle merci, all’articolo 313, par. 1) del Reg.to n. 2454/93 (DAC), stabilisce la presunzione dello status comunitario delle merci che si trovano sul territorio doganale dell’UE, tranne nei casi in cui non si accerti diversamente.
Tuttavia, ai sensi dell’articolo l’articolo 313, par. 3), lett. b) delle DAC, le merci comunitarie, ad eccezione di quelle trasportate mediante un servizio regolare autorizzato perdono tale status qualora siano trasportate via mare.
Di conseguenza, all’atto della loro reintroduzione nel territorio doganale dell’UE, la posizione comunitaria deve essere dimostrata con la presentazione di apposita documentazione, ovvero del T2L o della fattura originale di acquisto in cui risulti il pagamento dell’IVA in uno Stato membro dell’UE.
Mentre per quanto riguarda i veicoli stradali a motore, l’articolo 320 delle DAC stabilisce che gli stessi sono considerati comunitari a condizione che siano muniti di targa e del documento d’immatricolazione, analoga semplificazione non è stata prevista per le imbarcazioni da diporto per le quali, pertanto, occorre la presentazione del T2L o della fattura originale per attestare, appunto, la loro posizione comunitaria.
Pertanto, al fine di evitare ai diportisti nazionali conseguenze relative all’eventuale richiesta da parte delle Autorità doganali croate della prova dello status comunitario delle imbarcazioni in questione, è necessario richiedere, in mancanza di altro documento attestante la posizione comunitaria delle imbarcazioni, all’Ufficio delle Dogane di competenza il summenzionato documento T2L.
Dott. Antonio Consalvo
Capo Area U.r.p.
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Ufficio delle Dogane di Ancona
